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Condizioni generali di acquisto

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Condizioni generali di acquisto 

Condizioni generali di acquisto 

di EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG, Langenberger Straße 32, 42551 - Velbert/Germania,                                                                                 (Committente)

I. Informazioni generali

1. Si applicano esclusivamente le seguenti condizioni di acquisto della committente. Il committente non riconosce regolamenti divergenti da parte del contraente committente non riconosce alcuna deroga alle presenti condizioni di acquisto.

2. Le condizioni di acquisto si applicano esclusivamente anche nel caso in cui il committente sia a conoscenza di condizioni del contraente contrarie o divergenti dalle presenti condizioni il fornitore, ordina, accetta o paga le forniture/prestazioni.

II. Ordini

1. Gli ordini sono vincolanti solo se confermati per iscritto dal committente. Accordi verbali, accordi accessori o anche successive e altre modifiche richiedono la conferma scritta da parte del committente per essere efficaci da parte del committente.

2. I preventivi sono vincolanti per le forniture/prestazioni che ne seguono durante il periodo di validità indicato per le consegne/prestazioni che ne derivano. Se il preventivo non contiene indicazioni relative al periodo di validità, si applica un periodo di validità minimo di tre mesi dalla data di ricezione.

3. Salvo diverso accordo scritto, i preventivi sono gratuiti.

4. Nei rapporti commerciali con il committente, il contraente è tenuto a indicare almeno i seguenti dati: numero d'ordine, luogo di scarico, denominazione completa dell'articolo/ oggetto, quantità e unità di misura e, in caso di importazione dall'UE, il numero di partita IVA.

III. Prezzi

Tutti i prezzi sono prezzi fissi e comprendono tutte le prestazioni dovute dal contraente per l'adempimento dei suoi obblighi contrattuali.

IV. Entità della fornitura e della prestazione, proprietà e diritti d'uso

1. Il contraente trasferisce al committente la proprietà libera da oneri dell’oggetto del contratto da trasferire. Ciò include in particolare, ma non esclusivamente che il contraente debba trasferire al committente la proprietà di documenti tecnici (anche adatti per subfornitori) e di altri documenti necessari per la produzione, la manutenzione e il funzionamento. Salvo diversamente concordato, tutti i documenti devono essere redatti in lingua tedesca.

- Il contraente garantisce al committente, in relazione a tutte le forniture e prestazioni soggette a diritti di proprietà industriale, su forniture e prestazioni, un diritto d'uso illimitato, non esclusivo e irrevocabile non limitato, non esclusivo e irrevocabile su tutti i tipi di utilizzo noti e sconosciuti e concede questo diritto alla committente.

- Il committente garantisce di rispettare le disposizioni della legge sulle invenzioni dei lavoratori dipendenti (ArbnErfG) e che si avvale delle pertinenti invenzioni entro i termini previsti.

2. Qualora il contraente debba discostarsi dall'ambito delle prestazioni concordate, richieste supplementari o modifiche dei termini possono essere effettuate solo previo consenso scritto del committente. Il committente è autorizzato ad accettare quantità inferiori, ma non è tenuto ad acquistarle obbligata ad accettare quantità inferiori, salvo diverso accordo tra le parti.

- Il committente è inoltre autorizzato a respingere le consegne in eccesso a carico, a rischio e a spese del committente.

V. Garanzia di qualità

Il committente garantisce di mantenere un sistema di garanzia della qualità adeguato al tipo e all'entità della tecnologia. Le registrazioni relative ai controlli di qualità devono essere messe a disposizione del committente su richiesta.

VI. Termini e scadenze

1. Le scadenze concordate sono vincolanti; in caso di mancato rispetto si applicano le disposizioni di legge. Il committente ha il diritto di rifiutare le consegne anticipate.

2. Il contraente è tenuto a comunicare immediatamente al committente per iscritto i motivi e la durata prevista del ritardo.

3. L'accettazione senza reclami di una consegna ritardata non implica la rinuncia al diritto al risarcimento danni spettante al committente.

VII. Prestazione e magazzinaggio

1. Se le parti hanno concordato gli Incoterms, si applica la versione attuale nella misura in cui non sia in contrasto con le disposizioni delle presenti CGA o con altre disposizioni individuali. Accordi in contraddizione: salvo diversamente concordato, la consegna/prestazione/doganamento avverrà secondo gli Incoterms al luogo di prestazione indicato nell'ordine indicato nell'ordine.

2. Le consegne/prestazioni devono essere effettuate all'indirizzo indicato. La consegna/prestazione in un luogo diverso da quello indicato dal committente non comporta né l'adempimento né il trasferimento del rischio a carico del committente, anche se tale luogo accetta la consegna/prestazione. I costi aggiuntivi per la consegna errata sono a carico del contraente.

3. Le prestazioni parziali non sono ammesse senza l'esplicito consenso del committente.

4. Qualora fosse necessario procedere alla pesatura, faranno fede i valori rilevati dalle bilance tarate del committente.

5. Qualora il committente richieda la restituzione dell’imballaggio necessario, ciò deve essere concordato espressamente tra le parti. In assenza di annotazione, il committente smaltirà l'imballaggio a spese del committente, con decadenza del diritto del commissionario alla restituzione.

6. Il contraente garantisce che durante il trasporto siano pienamente rispettate tutte le disposizioni di legge.

VIII. Esecuzione della prestazione

Il contraente non è autorizzato a trasferire in tutto o in parte gli obblighi contrattuali a terzi senza il consenso del committente. In caso di adempimento del contratto da parte di terzi, il contraente è tenuto a nominare ausiliari alla committente su richiesta, ad eccezione dei diritti legalmente stabiliti o riconosciuti, il committente.

IX. Recesso

1. Il committente ha il diritto di recedere dal contratto in tutto o in parte. In caso di recesso, è tenuta a remunerare tutte le prestazioni fornite fino a quel momento ai sensi del § 649 comma 2 BGB (Codice civile tedesco). Sono escluse ulteriori pretese da parte del committente.

2. Il committente ha in particolare il diritto di recedere senza preavviso per giusta causa qualora si verifichi un deterioramento sostanziale della situazione patrimoniale del contraente o se tale deterioramento è imminente e l'adempimento del contratto da parte del committente.

X. Contabilità/Compensazione

1. Il contraente può compensare solo crediti incontestati o legalmente accertati

2. La scadenza di qualsiasi credito è subordinata alla presentazione della fattura ai sensi del § 14 UStG (legge tedesca sull'imposta sul valore aggiunto). Una fattura regolarmente emessa è esigibile 30 giorni dopo l'esecuzione della prestazione e ricezione della fattura.

XI. Responsabilità per difetti

1. Il contraente garantisce, indipendentemente dalla colpa, che la sua fornitura/prestazione abbia la qualità concordata e adempia allo scopo previsto. Le spese del committente dovute a prestazioni difettose devono essere rimborsate dal contraente.

2. I diritti della committente per fornitura/prestazione difettosa decorrono al più presto con la completa fornitura della prestazione o dopo l'accettazione.

3. I diritti derivanti da difetti si prescrivono al più presto dopo 36 mesi, salvo che non siano previsti i termini di prescrizione legali. Per nuove consegne/prestazioni il termine di prescrizione decorre nuovamente; in caso di riparazione, solo se si tratta dello stesso difetto o si tratti delle conseguenze di una riparazione difettosa.

4. Il committente, nella misura in cui sussiste l'obbligo commerciale di ispezione e reclamo ai sensi del § 377 del Codice commerciale tedesco (HGB), i difetti evidenti devono essere segnalati al contraente entro dieci (10) giorni dalla consegna. I difetti che diventano evidenti solo in un secondo momento saranno segnalati dal committente entro dieci (10) giorni dalla loro scoperta. Ai fini della tempestività è determinante la data di invio della denuncia di difetti da parte del committente.

5. Il contraente rinuncia all'eccezione di reclami tardivi (§§ 377, 381 comma 2 del Codice commerciale tedesco (HGB)) per tutti i difetti che non siano evidenti.

6.  Il contraente è tenuto a eliminare immediatamente e senza alcun costo per il committente. Tutti i costi di eliminazione dei difetti sono a carico del contraente, comprese tutte le spese accessorie, secondo le disposizioni di legge. Se il contraente è in mora con i propri obblighi di eliminazione dei difetti entro un termine ragionevole fissato dal committente, il committente può eliminare i difetti mediante sostituzione e richiedere al committente il rimborso delle spese sostenute, comprese le eventuali spese necessarie e richiedere anticipi. I diritti legali di recesso, riduzione o risarcimento danni rimangono invariati.

XII. Responsabilità generale, assicurazione

1. Salvo diversamente specificato nelle presenti Condizioni generali di acquisto, il contraente è responsabile secondo le disposizioni di legge.

2. Il contraente è responsabile per i danni causati da lui stesso, dai suoi ausiliari e ai suoi ausiliari, deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile sufficiente a proprie spese. L'importo della copertura per ogni sinistro deve essere dimostrato al committente su richiesta. La responsabilità contrattuale civile e legale del contraente rimane invariata nell'ambito della portata e dell'entità della sua copertura assicurativa.

XIII. Dichiarazioni e liberatorie

1. Il contraente garantisce il rispetto delle disposizioni della legge sul salario minimo (MiLoG) e solleva il committente da rivendicazioni di terzi, in particolare quelleai sensi del § 13 MiLoG, su prima richiesta. Allo stesso modo, il contraente devegarantire l'adempimento degli obblighi inderogabili relativi al versamento dei contributia enti previdenziali, associazioni professionali e altri enti quali glienti comuni delle parti contraenti del contratto collettivo di cui al § 8 AEntG.

2. Il contraente, in caso di selezione di subappaltatori o fornitori di servizi di personale, deve verificare il rispetto delle condizioni preliminari di cui al punto XIII.1 e imporre loro per iscritto il rispetto delle stesse. Inoltre, dovrà farsi confermare per iscritto da questi ultimi che essi si impegneranno a far rispettare i requisiti da parte dei subappaltatori o dei fornitori di servizi da essi incaricati, subappaltatori o fornitori di servizi di personale da essi incaricati.

3. Qualora, in considerazione delle forniture/prestazioni del contraente, nei confronti del committente, il committente è tenuto a liberare immediatamente il contraente, su prima richiesta, dall'intero importo. Il contraente è inoltre tenuto a rimborsare alla committente le spese legali e giudiziali sostenute dal committente.

4. Inoltre, il contraente è responsabile nei confronti del committente per ogni danno che il committente subisca a causa del mancato adempimento colposo degli obblighi di cui ai punti XIII.1 e XIII.2.

5. È vietato qualsiasi tipo di lavoro illegale. Il contraente si impegna a tutte le disposizioni di legge a lui pertinenti e gli standard internazionali di comportamento etico.

XIV. Foro competente

Il foro competente è quello della sede della committente o, a sua discrezione, anche il foro competente generale del contraente.

XV. Diritto applicabile

A tutti i rapporti giuridici tra il committente e il contraente si applica il diritto della Repubblica Federale Tedesca, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite del 11.04.1980 sulla vendita internazionale di beni (CISG) nella versione attualmente in vigore.

XVI. Pubblicità e riservatezza

1. È vietato l'uso della denominazione sociale del committente, così come l'uso dei suoi marchi denominativi o figurativi. La menzione della committente come cliente di riferimento è consentito solo previo consenso scritto della committente.

2. Il contraente garantisce che tutti i processi aziendali, gli impianti, i documenti e le strutture del committente e dei suoi clienti di cui viene a conoscenza in relazione con la sua attività per il committente, anche dopo la cessazione dei rapporti contrattuali. L'obbligo ricade sugli ausiliari del contraente; questi devono essere vincolati dal contraente in modo corrispondente.

XVII. Protezione dei dati

Ai sensi del § 33 BDSG (legge federale tedesca sulla protezione dei dati), il committente informa che i dati del contraente ai fini dell'esecuzione del contratto

XVIII.

Nella misura in cui le presenti condizioni siano messe a disposizione del committente anche in un'altra lingua, in caso di dubbio fa fede esclusivamente la versione tedesca.

XIX. Clausola REACH / Clausola RoHS

1. Tutte le sostanze, i preparati e i prodotti forniti al committente devono soddisfare le specifiche e le misure risultanti dal regolamento REACH (1907/2006/CE).

2. Il contraente deve garantire che per gli oggetti da lui forniti e oggetto del contratto siano soddisfatti i requisiti della direttiva RoHS (2011/65/UE) nella versione attualmente in vigore.

XX. Clausola salvatoria / Forma scritta

Qualora singole disposizioni delle presenti condizioni fossero totalmente o parzialmente inefficaci o rimangono comunque pienamente valide. Lo stesso vale per il rispettivo contratto. Nella misura in cui nelle presenti condizioni per le dichiarazioni delle parti sia prevista la forma scritta, è sufficiente anche la forma testuale, a meno che la legge non preveda espressamente il requisito della forma scritta.

Stato: gennaio 2017

 

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